Art. 4.
(Approvazione del progetto).

      1. All'approvazione del progetto preliminare e del progetto definitivo dell'opera si provvede ai sensi della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni.
      2. All'approvazione del progetto esecutivo provvede il consiglio di amministrazione del Consorzio, sentito il comitato scientifico di cui al comma 5.
      3. In caso di mancata approvazione del progetto preliminare restano a carico del Consorzio le relative spese, ivi comprese quelle per gli studi e per i lavori preparatori.

 

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      4. Le varianti esecutive di carattere non sostanziale che risultano necessarie in corso d'opera sono autorizzate dal consiglio di amministrazione del Consorzio, sentito il comitato scientifico di cui al comma 5.
      5. Il concessionario provvede alla costituzione, con oneri a proprio carico, di un comitato scientifico, con compiti di consulenza tecnica, anche ai fini della supervisione e dell'indirizzo delle attività tecniche progettuali. Il comitato scientifico rende, in particolare, parere al consiglio di amministrazione del Consorzio, in ordine al progetto definitivo ed esecutivo dell'opera e alle relative varianti. Il comitato scientifico è composto da nove componenti scelti d'intesa con il Ministro delle infrastrutture e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare tra soggetti dotati di adeguate specializzazione ed esperienza.
      6. In considerazione del carattere eccezionale dell'opera e dell'entità dei mezzi finanziari occorrenti per la sua realizzazione da reperire sul mercato, il carico di interessi passivi e di ogni altro onere finanziario facente capo alla società concessionaria, nei primi sette anni di gestione, può essere capitalizzato in bilancio fra le immobilizzazioni immateriali ed essere ammortizzato, per un periodo superiore a quello massimo previsto dall'articolo 2426 del codice civile, per tutta la durata della concessione e con determinazione del consiglio di amministrazione della società, con il consenso del collegio sindacale.